Nuovo Regolamento UE sul Rum

In questo breve articolo troverai i seguenti contenuti:

  1. Che cosa è un Regolamento UE;

  2. Quali i contenuti del nuovo Regolamento UE sul Rum; e

  3. I commenti di Solo Rum

1. Cosa è un Regolamento UE…

Prima di vedere il contenuto di questo atto normativo occorre fare una prima considerazione, ovvia per alcuni, ma non per tutti…

Che cosa è un Regolamento UE? Senza entrare in dettagli eccessivi, basti sapere che i Regolamenti UE sono degli atti giuridici, cioè degli atti idonei a produrre effetti legali, sono vincolanti e soprattutto sono direttamente applicabili. Che cosa vuole dire? Vuole dire che non hanno bisogno di un successivo intervento normativo da parte del Parlamento italiano per diventare produttivi di effetti legali in Italia.

Bene, quindi, fino a ieri il Rum che veniva etichettato e commercializzato in Italia, come in tutti i territori dell’Unione Europea aveva determinati requisiti minimi da un punto di vista legale, dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE, questi requisiti minimi sono cambiati. Vediamo come.

2. Quali sono i contenuti del nuovo Regolamento UE sul Rum?

Se il lettore avesse tempo e voglia credo che la cosa migliore sia leggersi direttamente l’articolo del Regolamento per una visione completa (qui c’è il link); qui c’è un breve sommario:

  • le materie prime ammesse sono le melasse o gli sciroppi provenienti dalla produzione dello zucchero di canna, oppure il succo di canna da zucchero;

  • il distillato deve presentare al massimo 96% alcolici in uscita di alambicco così da preservare “le caratteristiche organolettiche del Rum”;

  • il Rum è imbottigliato al grado alcolico minimo di 37,5% alcolici;

  • il Rum non è aromatizzato;

  • il Rum può contenere caramello al solo fine di uniformarne il colore;

  • il Rum può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale, l’edulcorazione è consentita nella misura massima di 20 g/L espressi in “zuccheri invertiti”;

  • diciture come “tradizionale” associato a Indicazioni Geografiche riconosciute dalla UE richiedono ulteriori requisiti: che la materia prima provenga dal luogo della IG, da 96% massimi citati prima si passa a massimo 90% alcolici, le sostanze aromatiche devono essere minimo 225 g/hLpa, non è consentita edulcorazione;

  • diciture come “agricolo” devono rispettare gli stessi requisiti indicati per la dicitura “tradizionale”, le materie prime consentiti sono solamente il succo di canna da zucchero e le zone di produzione sono soltanto i dipartimenti d’oltremare francesi (Martinica, Guadalupa, Mayotte, Riunione e Guyana Francese) e l’isola di Madeira (Portogallo).

3. I miei commenti

Cominciamo con la vera e grande innovazione del nuovo Regolamento: sugar o sugar-free, edulcorazione vs genuinità?

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Un tema che è stato affrontato con una passione molto bella e travolgente, ma al tempo stesso tanta passione e vigore rischiano di uccidere il dialogo trasportando la discussione sul piano dogmatico e della fede: lo zucchero è il nemico ed uccide il sapore per i veri intenditori quindi è male; oppure, lo zucchero è parte della ricetta da sempre e serve per avvicinare più consumatori al prodotto…

Nel seguito alcuni spunti di riflessione che vi sottopongo:

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  1. Edulcorare un prodotto senza scriverlo in etichetta per farlo percepire al consumatore medio come un prodotto di maggiore pregio non credo faccia molto onore a nessuno, e se a questo comportamento si aggiunge anche un aumento del prezzo del tutto ingiustificato dalla qualità oggettiva del prodotto, la cosa si fa -a mio modo di vedere le cose- ancora più grave. Da questo punto di vista forse sarebbe più importante la trasparenza informativa in etichetta, piuttosto che dei ferrei vincoli normativi.

  2. l’edulcorazione libera, che regnava fino a qualche settimana fa, ha fatto sì che, per anni, il Rum fosse visto come “il cugino scemo del Whisky”… questa è una cosa tristissima a mio modo di vedere le cose, o meglio, tanto vera quanto triste ed ingiusta. Vera perché è chiaro che una categoria di prodotto che tollera il far-west fa sì, come è normale che sia, che quella tale categoria di prodotti venga valutata come poco credibile, poco affidabile; triste perché fare generalizzazioni del genere non ha senso e finisce con il fare pagare a prodotti seri e genuini un conto che non è il loro da pagare…

  3. l’edulcorazione moderata o ragionata, in alcuni casi, può aiutare un Rum a fare emergere meglio talune caratteristiche, a patto che la caratteristica da esaltare non finisca con l’essere lo zucchero stesso. Di contro, quando l’aggiunta eccede un certo limite, il risultato finale è spesso disastroso. C’è da dire che con prodotti di eccezionale scarsità qualitativa, l’eccesso di zucchero andrebbe visto più come un compassionevole velo di censura autoimposto, forse in questi casi si dovrebbe parlare più di consapevolezza delle proprie enormi lacune da parte dei produttori che di scaltrezza commerciale o di cattiva fede.
    Su questo punto ognuno dirà dove stia l’asticella oltre la quale lo zucchero copre, ed entro la quale lo zucchero può avere un effetto positivo nel suo complesso, il legislatore comunitario ha messo l’asticella a 20 g/L, tanti, pochi, ognuno dirà la sua.

  4. Le norme stanno lì per tutelare il consumatore o per limitarne la legittima e sacrosanta libertà di scelta?
    Questo è un punto su cui c’è stato poco dibattito, un tema poco tecnico e più filosofico, siamo sicuri che il nuovo Regolamento stia tutelando le decine di migliaia di consumatori abituali di prodotti con zuccheri aggiunti oltre al livello stabilito dalla norma? Coloro i quali hanno scelto El Dorado 15 come il loro Rum di elezione e che da domani non lo troveranno più uguale a prima, trovano tutela o nocumento nell’applicazione del nuovo Regolamento? Ebbene, se la norma stabilisse un limite al quantitativo di piombo o di pesticidi o di qualunque altra sostanza nociva, non vi sarebbe dubbio, già in passato prodotti sono stati eliminati dal commercio perché nocivi, ma stiamo bene attenti a non confondere le cose: lo zucchero ancorché non sia salutare per tanti aspetti non è affatto un veleno.

  5. Salvo che per i Rum Agricoli dei Territori Francesi (e di Madeira), l’Unione Europea non è che abbia poi tutta sta tradizione nella produzione del Rum… ora, che un legislatore a Strasburgo scriva ed approvi una norma sul come produttori Giamaicani, della Guyana, o di dove vogliamo, debbano imbottigliare e vendere un loro prodotto che affonda le radici in secoli di tradizione locale mi pare quantomeno singolare. Vogliamo tutelare la salute di noi Europei, cosa giustissima, va bene che si pongano limiti circa le materie nocive, ma qui si va oltre… qui si dice, per esempio, che la tradizione secolare dei Rum Demerara di spennellare i barili con melasse prima della messa a dimora del Rum nel barile per l’invecchiamento, attività che si traduce in un’elevata presenza di zucchero nel Rum, può originare un prodotto che per l’Unione Europea non è Rum… giusto, non giusto? bah… io ho qualche perplessità.

In sintesi, spero di aver dato alcuni utili spunti di riflessione, io sono comunque contento del nuovo Regolamento, pone limiti chiari laddove non c’era nulla (relativamente allo zucchero aggiunto, si intende)… di positivo c’è una chiara evoluzione verso nuove regole ispirate ad una maggiore tutela del consumatore e ad una maggiore ricerca della qualità genuina del prodotto, e questo, almeno nei principi, non può essere sbagliato; di contro, l’occasione mancata è stata quella di forzare i produttori ad una maggiore trasparenza anziché a limitazioni arbitrarie… ci attendono tempi interessanti con le nuove “ricette” dei vari produttori.

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